Coordinamento, Tutela e Portabilità dei Diritti Previdenziali
Il quadro normativo europeo in materia pensionistica non mira alla creazione di un sistema previdenziale unitario, bensì al coordinamento dei regimi nazionali esistenti, al fine di garantire che la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea non determini una perdita dei diritti previdenziali acquisiti. Di seguito si espone una ricostruzione sistematica degli istituti e dei principi rilevanti.
1. Il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale nell’Unione Europea
Il principio fondante della materia è quello del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, formalizzato nel Regolamento (CE) n. 883/2004. Tale strumento normativo persegue l’obiettivo di assicurare che i cittadini dell’Unione che si spostano per ragioni lavorative o di altra natura non subiscano pregiudizi sul piano previdenziale, ivi compreso il settore pensionistico.

Lo strumento operativo centrale è il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, che consente al lavoratore di cumulare i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati sotto la legislazione di diversi Stati membri, al fine di soddisfare i requisiti minimi per il sorgere del diritto a una prestazione previdenziale, quale la pensione di vecchiaia. Tale principio trova fondamento anche nell’art. III-136 della Legge 7 aprile 2005, n. 57, che prevede il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ulteriormente rafforzato tale principio, interpretandolo in senso estensivo a tutela della libera circolazione dei lavoratori, sancita dall’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
2. Libera Circolazione dei Lavoratori e Tutela dei Diritti Pensionistici
L’art. 45 TFUE osta a qualsiasi normativa nazionale che, pur applicandosi senza discriminazioni basate sulla nazionalità, sia idonea a ostacolare o a rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, del diritto alla libera circolazione. Una normativa che non consenta di valorizzare i periodi lavorativi svolti in un altro Stato membro, anche presso un’organizzazione internazionale, può integrare un simile ostacolo.
La sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2013 (Causa C-233/12) offre un’illustrazione paradigmatica di tale principio. Nel caso di specie, un cittadino italiano aveva prestato servizio dapprima in Italia e successivamente presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), organizzazione internazionale con sede in un altro Stato membro. La normativa italiana non consentiva né il trasferimento dei diritti pensionistici maturati in Italia al regime dell’UEB, né la totalizzazione dei periodi lavorati presso tale organizzazione ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in Italia.
La Corte ha enunciato due principi fondamentali:
- Gli artt. 45 e 48 TFUE non obbligano uno Stato membro a consentire il trasferimento del capitale pensionistico verso il regime di un’organizzazione internazionale in assenza di un accordo specifico.
- Tuttavia, qualora tale trasferimento non sia possibile, l’art. 45 TFUE osta a una normativa nazionale che impedisca di prendere in considerazione i periodi di lavoro compiuti presso tale organizzazione internazionale ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
La Corte ha argomentato che privare un lavoratore del diritto alla totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione, in quanto le persone che hanno esercitato tale diritto rischiano di perdere la possibilità di beneficiare di una prestazione di vecchiaia alla quale esse avrebbero avuto diritto se non avessero accettato un impiego, in un altro Stato membro, presso un’organizzazione internazionale.
In definitiva, nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l’art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro compiuti presso un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio Europeo dei Brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Le Pensioni Complementari e la loro Portabilità
Accanto al sistema pensionistico pubblico (primo pilastro), un ruolo crescente è ricoperto dalle forme di previdenza complementare. Anche in questo ambito l’Unione Europea è intervenuta per agevolare la mobilità dei lavoratori. La Direttiva 2014/50/UE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 88 del 21 giugno 2018, stabilisce requisiti minimi per migliorare l’acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano tra Stati membri. La direttiva mira a promuovere la mobilità dei lavoratori riducendo gli ostacoli a tale mobilità creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

Tuttavia, l’istituzione stessa delle forme pensionistiche complementari rimane di competenza nazionale ed è spesso rimessa alla contrattazione collettiva, in particolare nel settore pubblico. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nell’ordinamento italiano, l’istituzione di tali fondi per i dipendenti pubblici costituisce una facoltà e non un obbligo, la cui attivazione è demandata alla negoziazione tra le parti sociali. Di conseguenza, i singoli lavoratori non possono vantare un diritto soggettivo all’istituzione del fondo né agire in giudizio per ottenerla o per il risarcimento del danno derivante dalla sua mancata attivazione. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al Titolo III del medesimo decreto legislativo.
4. L’Efficacia degli Strumenti Giuridici Europei in Materia Pensionistica
È essenziale distinguere l’efficacia dei diversi strumenti giuridici a livello europeo. Mentre i Regolamenti e le Direttive dell’UE, nonché le sentenze della Corte di Giustizia, hanno efficacia vincolante per gli Stati membri e possono creare diritti direttamente azionabili dai singoli, altri strumenti presentano una natura giuridica differente.

In particolare, le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, organo che vigila sull’applicazione della Carta Sociale Europea, non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno. Una decisione di tale Comitato che accerti una violazione da parte di uno Stato può condurre all’adozione di una raccomandazione non vincolante da parte del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa, ma non fonda di per sé una pretesa azionabile dinanzi a un tribunale nazionale. Si tratta, pertanto, di una funzione essenzialmente propositiva e sollecitatoria, ma priva di efficacia vincolante.
Va altresì segnalato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha qualificato i diritti pensionistici come beni ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con conseguente applicabilità delle relative garanzie convenzionali.
5. Conclusioni
Il sistema europeo di tutela dei diritti pensionistici si articola su più livelli normativi e giurisprudenziali. Il principio di coordinamento, la totalizzazione dei periodi assicurativi e la portabilità delle pensioni complementari costituiscono i pilastri fondamentali di un quadro volto a garantire che la libera circolazione dei lavoratori non si traduca in una perdita dei diritti previdenziali acquisiti. La gerarchia delle fonti sovranazionali — con la prevalenza dei regolamenti, delle direttive e delle sentenze della Corte di Giustizia rispetto agli strumenti privi di efficacia vincolante — determina in modo decisivo l’azionabilità concreta di tali diritti da parte dei singoli lavoratori.
Articolo redatto il 30.04.2026 da pensioni.eu

